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La rete metallica e i confini PDF Stampa E-mail
In tema di individuazione della linea di confine tra due fondi è possibile che le parti procedano ad un regolamento amichevole della linea di confine stessa, mediante un negozio di accertamento libero da forme, inteso a risolvere l'incertezza (Cass. 25.5.1973 n. 1548; Cass. 29.11.1996 n. 10626; Cass. 3.5.2001 n. 6589).

Tale negozio di accertamento può essere concluso anche per fatti concludenti, come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigono, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli (Cass. 5.6.1997 n. 4994).

Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4437


Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2008, n. 4437


Fatto

Con atto di citazione notificato il 23.6.1988 C.S. e B.M., premesso di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di Missaglia - foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) della superficie catastale di 1750 mq confinante a sud con il mappale (OMISSIS) di proprietà di C.C. ed B.A. della superficie catastale di 830 mq, assumevano che tra la fine del 1968 e l'inizio del 1969 questi ultimi avevano costruito un muro sul presunto confine tra i due lotti, in tal modo invadendo di circa 3/4 metri la proprietà degli attori; costoro quindi convenivano in giudizio (dinanzi al Tribunale di Lecco, il C. e la B. proponendo una azione di regolamento di confini e chiedendo inoltre, nel caso che fosse stato accertato uno sconfinamento in loro danno, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio il C. e la B. contestavano la fondatezza della domanda sostenendo che i due mappali in questione non avevano mai subito alcun frazionamento ed erano sempre stati utilizzati dai rispettivi proprietari come nella situazione attuale;
aggiungevano che la recinzione sulla linea di confine contestata dalle controparti era stata realizzata fin dal 1964; i convenuti in subordine chiedevano dichiararsi l'intervenuto acquisto in proprio favore per usucapione dell'area eventualmente accertata appartenente al fondo di proprietà attrice.
Nel corso del giudizio, a seguito del decesso di C.S. (si costituivano in giudizio quali suoi eredi C.M., C.R., e C.G..
Il tribunale con sentenza del 22.8.1998; accertava l'esattezza del confine per cui è causa delineato dalle mappe catastali e coincidente con il parametro nord del muretto di recinzione esistente in loco ed una linea virtuale, in prolungamento rettilineo del citato parametro, fino a raggiungere via (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), e rigettava le domande relative alla usurpazione di una striscia di terreno e di risarcimento danni.
Proposto gravame, da parte di C.R., C. M. e C.G. e di B.M. cui resistevano C.C. ed B.A. nonchè C.M. G. ed S.A., questi ultimi, quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20.4.2002, ha rigettato l'impugnazione.
La Corte territoriale ha ritenuto che il Giudice di primo grado aveva correttamente accertato la linea di confine per cui è causa sulla base delle risultanze istruttorie e della indagine svolta dal consulente tecnico d'ufficio geometra V., il quale, in mancanza di altri elementi idonei al riguardo, aveva dato valore al confine risultante dalle mappe catastali e coincidente con il muretto edificato dalle parti negli anni sessanta; inoltre tale conclusione risultava avvalorata dalla posa in opera nel 1980 di una rete metallica sempre di comune accordo tra le parti, posto che tale materiale separazione tra i fondi costituiva un attendibile indice di un consenso tra i proprietari degli immobili confinanti sulla determinazione della linea di confine in oggetto. Per la cassazione di tale sentenza C.G., C.R. e B.M. hanno proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui B.A., C.M.G. e lo S. (le prima due anche quali eredi di C.C. nel frattempo deceduto) hanno resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale condizionato basato su di un unico motivo;
C.S., cui pure il ricorso principale è stato notificato, quale erede di C.C., non ha svolto attività difensiva in questa sede; i ricorrenti principali hanno depositato una memoria.

Diritto

Preso atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi all'udienza di discussione, occorre anzitutto esaminare il ricorso principale.
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 112 - 113 - 115 e 116 c.p.c., assumono che il Giudice di appello è incorso in una serie di errori procedurali nella valutazione dei documenti, delle prove testimoniali e delle risultanze di natura tecnica; in particolare rilevano che egli non ha considerato che dall'esame dell'atto Gallizia del 15.7.1951 (costituente il titolo di acquisto della proprietà da parte del comune dante causa delle parti) si ricavava che la superficie del mappale (OMISSIS), di proprietà delle controparti aveva una superficie di mq 830, e che, dalla planimetria del geometra B. emergeva una riduzione di tale superficie, cosicchè era legittimo desumere che, se attualmente tale mappale aveva una superficie superiore a quella catastale, esso si era spostato a danno dei confinanti; inoltre non era stato considerato che, dalla seconda planimetria allegata al doc. n. (OMISSIS) prodotto dagli esponenti si rilevava che, nell'anno 1966 non era stato ancora realizzato alcun muretto in comune tra le parti. I ricorrenti inoltre rilevano che la sentenza impugnata non ha esaminato i frazionamenti allegati agli atti di acquisto prodotti dalle parti, dai quali emergeva la effettiva larghezza del mappale (OMISSIS), nè ha valutato le risultanze della consulenza in un altro giudizio pendente tra le stesse parti. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione inesistente, apparente e perplessa, assumono che la sentenza impugnata ha aderito acriticamente agli accertamenti operati dal consulente tecnico d'ufficio, geometra V. (trascurando così le evidenti carenze e gli errori che caratterizzavano tale relazione tecnica e che non avevano consentito di accertare che il mappale (OMISSIS), pur avendo subito delle cessioni di una parte della sua superficie, si era invece esteso verso il confine con il mappale (OMISSIS).
I ricorrenti inoltre contestano che la recinzione posticcia posizionata precariamente nell'anno 1980 tra i mappali di proprietà delle parti in causa possa essere configurata come una convenzione non scritta circa la linea di confine tra i fondi, posto che non vi era accordo sulla recinzione tra il mappale (OMISSIS) ed il mappale (OMISSIS), ma solo eventualmente sulla recinzione tra il mappale (OMISSIS) e il mappale (OMISSIS) (ex (OMISSIS)).
I ricorrenti deducono poi che erroneamente la sentenza impugnata ha valorizzato la deposizione del teste B., in realtà inattendibile in quanto la sua asserzione (secondo cui il muretto esistente tra le proprietà delle parti sarebbe stato realizzato nel 1964 era in contrasto con le dichiarazioni degli altri testi e con i disegni planimetrici da lui stesso sottoscritti; i ricorrenti censurano altresì l'interpretazione resa dal Giudice di appello della lettera indirizzata il 20.6.1968 da C.S. all'avvocato Ferrari, che invero costituiva un elemento probatorio tendente a rivelare l'infondatezza della domanda di usucapione proposta dalle controparti. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciando violazione dell'art. 950 c.c., censurano la sentenza impugnata da un lato; per non avere utilizzato tutti gli elementi probatori acquisiti, e quindi per aver rilevato una incertezza circa il confine in realtà insussistente, e dall'altro lato per non avere applicato il confine catastale e conseguentemente avere individuato come possibile confine il muricciolo, nonostante gli esponenti ne avessero sempre contestato l'epoca di edificazione e ne avessero dedotto la sua erroneità rispetto ai dati catastali.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver minimamente considerato, ai fini della decisione, i frazionamenti allegati agli atti di provenienza, che avrebbero, consentito di accertare la linea di confine tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti; essi assumono inoltre che, pur ipotizzando che ci fosse stato accordo tra le parti sulla erezione del muro sussistente tra i suddetti fondi, tale circostanza non poteva comunque avere alcun rilievo in quanto frutto di un errore iniziale di posizionamento sostanzialmente riconosciuto dai periti.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.
La sentenza impugnata, nell'ambito delle risultanze processuali poste a base del convincimento maturato, ha in particolare evidenziato che, secondo la consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal geometra V., le parti di comune accordo e, concorrendo nella relativa spesa avevano realizzato a fianco del muretto da esse stesso edificato in precedenza (coincidente con la linea di confine risultante dalle mappe catastali), una rete metallica di altezza di circa cm. 115, ed ha osservato che tale materiale separazione tra i fondi costituiva un attendibile indice di un accordo tra le parti sulla determinazione della linea di confine in oggetto frutto di un regolamento amichevole che integrava un negozio di accertamento libero da forme.
In proposito i ricorrenti, pur ammettendo che, nel verbale relativo alla consulenza tecnica d'ufficio le parti, riguardo al confine tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano dato atto che la rete precaria con paletti in legno nella proprietà degli esponenti era stata realizzata nell'anno 1980, asseriscono che in realtà non era mai esistito un accordo circa la linea di confine tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS), ma solo un accordo in ordine alla linea di confine tra il mappale (OMISSIS) ed il mappale (OMISSIS) (vedi pag. 54 del ricorso).
Orbene tale ultima deduzione si rivela in contrasto con il riconoscimento, da parte degli stessi ricorrenti come si è visto, della realizzazione nell'anno 1980 di una rete metallica tra i mappali (OMISSIS) e (OMISSIS) di rispettiva proprietà delle parti in causa, e comunque più in generale si risolve inammissibilmente in una prospettazione di una realtà diversa ed a loro più favorevole rispetto a quella evidenziata dal giudice di appello all'esito di un accertamento di fatto sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata alla apposizione di comune accordo tra le parti della suddetta rete metallica tra i fondi di rispettiva proprietà e la configurazione di tale accordo come un negozio di accertamento sono corretti e conformi all'orientamento giurisprudenziale elaborato in tale motivazione) da questa Corte.
Invero in tema di individuazione della linea di confine tra due fondi e possibile che le parti procedano ad un regolamento amichevole della linea di confine stessa mediante un negozio di accertamento libero da forme inteso a risolvere l'incertezza (Cass. 25.5.1973 n. 1548; Cass. 29.11.1996 n. 10626; Cass. 3.5.2001 n. 6589); con specifici riferimento alla fattispecie, inoltre, si rileva che tale negozio di accertamento può essere concluso anche per "facta concludentia", come nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi erigono, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli (Cass. 5.6.1997 n. 4994). In definitiva, quindi, poichè la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla avvenuta conclusione di un negozio di accertamento tra le parti, relativo alla determinazione della linea di confine tra i fondi di rispettiva proprietà integra una autonoma "ratio decidendi" pienamente idonea a sorreggere la decisione assunta, è superfluo l'esame degli altri profili di censura sollevati dai ricorrenti. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.
Venendo poi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che( con l'unico motivo proposto B.A., C.M.G. ed S.A., deducendo vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata in ordine al mancato accoglimento della domanda di usucapione.
Tale ricorso, espressamente definito condizionato, resta assorbito all'esito del rigetto del ricorso principale.
I ricorrenti principali in osservanza del principio della soccombenza devono essere condannati in solido al rimborso delle spese del presente giudizio.

P.Q.M

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento di Euro 100,00, per spese e di Euro 2.000,00, per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008

Avvocati Mirco Minardi Senigallia Ancona

 

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Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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