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IL VOLTO DETURPATO: COME SI RISARCISCE IL DANNO PATRIMONIALE? PDF Stampa E-mail
Una bambina di sei anni viene azzannata al viso da un cane dalmata. In termini percentuali tale danno viene stimato in 14 punti percentuali di invalidità, essendo il viso, nonostante i trattamenti di chirurgia estetica, rimasto gravemente deturpato. Il Tribunale è chiamato, su richiesta del genitore attore, a liquidare, tra le altre poste, il danno patrimoniale. Ancora una volta si tratta di esprimere una difficilissima prognosi su quelle che saranno le possibili conseguenze patrimoniali di un danno alla salute e in particolare di un danno estetico. Ecco cosa scrive il Tribunale di Nola (sent. 22 gennaio 2009). Omissis. Posto che nella fattispecie parte attrice richiedeva anche il danno da perdita di capacità di lavoro, va premesso come, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita, essendo però già ricompresa nel danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato. Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore (in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1° giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230). Nel caso in esame non era dimostrata una specifica perdita di capacità lavorativa specifica. Quest’ultima, infatti, era solo genericamente lamentata. Ma tali circostanza non consentivano affatto di far ritenere inaccoglibile la domanda. Invero, soccorreva a riguardo il principio per cui, nel caso (come questo) in cui il danneggiato sia minorenne o di età inferiore a quella in cui normalmente si manifestano, in modo anche solo incipiente, i futuri orientamenti professionali, ricorre una fattispecie di danno patrimoniale futuro che non può essere in radice specificamente provato, occorrendo perciò procedere, dapprima, ad una sua individuazione sul piano prognostico-presuntivo, successivamente, in caso di positivo riscontro, ad una sua successiva quantificazione con valutazione equitativa (art. 1226, espressamente richiamato in materia di responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056, comma 1, cod. civ.). Infatti, ivi si tratterebbe di voce di danno inquadrabile nell’ambito del lucro cessante, per il quale il comma 2 dell’art. 2056 cit. dispone che in ogni caso sì proceda “con equo apprezzamento delle circostanze del caso concreto” (cfr, Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 3 giugno – 15 luglio 2008, n. 19445). Ora, è pacifico che il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico – fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della sua capacita di lavoro specifica, unica a legittimare una domanda risarcitoria ex art. 2056 2° comma c.c.. Tuttavia, tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui – come quello in esame – la particolare gravità della lesione (deturpazione del viso) rende altamente probabile una menomazione della capacità di lavoro preventivabile, recando necessariamente con sé quest’ultima: il tutto, pur in mancanza di espressa prova sul punto. In sostanza, di fronte a lesioni di particolare gravità la distinzione tra capacità di lavoro generica (danno biologico) e capacità di lavoro specifica (danno patrimoniale) viene a sfumarsi ed a perdere di rilevanza. E nella specie, la rilevante incidenza di un grave danno alla persona sulle attitudini estetiche della danneggiata non poteva non diminuire oggettivamente anche talune sue normali idoneità lavorative, ove si ponga mente a tutte quelle attività che richiedono un minimum di particolare gradevolezza dell’immagine. In altri termini, ritiene il Tribunale che la peculiare invalidità della M. L., proiettandosi nel futuro, verrà a incidere (quantomeno) su talune sue chances lavorative che richiedano – soprattutto nel settore privato – una bella presenza: si pensi, a tal proposito, a possibili impieghi nelle pubbliche relazioni, nel marketing o , in genere, in situazioni di costante contatto con il pubblico e/o i terzi. In tali casi, è ragionevolmente presumibile che l’interessata possa in futuro essere ritenuta fisicamente non idonea per le sue disarmonie (Cass. Civ. Sezione III, sentenza 24 novembre 2005 n. 24808 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 9 novembre 2005 n. 21685). Sicchè, la grave invalidità della M. L., pur non riducendo in modo significativo le energie psico-fisiche dell’infortunata, soprattutto nella prospettiva di mobilità auspicata dall’odierno mercato del lavoro, nondimeno limita oggettivamente le chances di una sua occupazione , abbassando la capacità di adattamento e di rapido trasferimento della futura lavoratrice sotto il profilo delle mansioni suscettibili di essere svolte (cfr, da ultimo Cass. Civ. n. 2311/2007). Tanto osservato, non può che procedersi ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidandosi questa voce di danno con criteri equitativi, attesa anche la difficoltà di previsione specifica della futura attività lavorativa cui la giovane M. L. potrebbe avere difficoltà di accesso (in materia,Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 24331 del 30/09/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 25/01/2008 ; Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497; Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26081; Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317). Ebbene, tenendo conto: - della giovanissima età della vittima al momento del fatto (6 anni), - dell’ambiente familiare da cui essa proviene (genitori altamente scolarizzati, entrambi Dirigenti di società, non contestate) e della conseguente naturale destinazione della minore a lavori prevalentemente intellettuali, - della incidenza della pur grave lesione subita esclusivamente su impieghi in cui l’immagine possa avere un peso rilevante, - della limitatezza delle chance lavorative andate perdute, visto che è prospettabile che i meriti intellettivi di M. M. potranno ampiamente colmare il gap estetico che essa porterà sempre con sé, può riconoscersi alla M. L. l’ulteriore somma di Euro 25.000,00 , quale danno da lucro cessante determinato ex art. 1226 c.c. per la perdita di capacità di lavoro dalla medesima sofferta in conseguenza del fatto illecito. Brevi annotazioni. Come evidenziato dalla migliore dottrina, forse è tempo di abbandonare il concetto di capacità generica lavorativa, nato in un periodo in cui, in assenza della figura del danno biologico, si doveva cercare un escamotage per risarcire il danno alla salute non produttivo di reddito. Ormai c’è il danno biologico: la categoria della capacità lavorativa generica è inutile e foriera di confusione. Secondo punto. Mi pare che il metodo equitativo puro adottato, pur astrattamente corretto, ha condotto ad un risulato inadeguato. Bastano queste osservazioni. Il danno patrimoniale futuro permanente di un minore va calcolato a partire dalla sua presumibile entrata nel mondo del lavoro alla sua presumibile uscita. Poniamo il caso che l’entrata coincida con la fine dell’università e per comodità fissiamola in 25 anni, mentre la cessazione la fissiamo a 65 anni. Si tratta di 40 anni di lavoro. Dividendo 25.000 euro per 40 anni si ha un risultato di 625 euro all’anno, pari al 2% circa di un reddito lordo di 30.000 euro annui. E’ vero che non c’è alcuna automatica coincidenza tra danno permanente alla persona e danno alla capacità lavorativa specifica, ma passare dal 14% al 2% è discutibile. E’ in tutta evidenza che si tratta di una somma irrisoria. Certo, si potrebbe replicare che con il passare degli anni la penalizzazione derivante dal deturpamento tende a diminuire, ma allora si dovrebbero adeguatamente valorizzare i primi anni. In verità, mi pare che nel caso de quo il danno patrimoniale da lucro cessante futuro si confonda con il danno emergente da perdita di chance, da tenere però ben distinti.
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ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

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Multe senza preavviso -
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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837



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