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Gli infortuni sulle piste di sci. PDF Stampa E-mail
E’ tempo di neve, è tempo di sci, ma le piste, negli ultimi anni, sono diventate pericolose quanto le autostrade. Ogni anno, infatti, si registrano molti incidenti, talvolta dalle conseguenze gravissime. Vediamo allora di capire come è disciplinata la materia. Dal 2003 esiste una legge, la n. 363, che regola alcuni aspetti dell’attività sciistica e della gestione degli impianti. E’ bene anzitutto premettere che i sinistri possono verificarsi: • per colpa di altri sciatori (o di snowboarder o comunque di soggetti a vario titolo presenti sulle piste); • per colpa del gestore degli impianti di risalita; • per colpa del gestore della pista (qualora sia soggetto diverso dal gestore dell’impianto). Gli articoli da 9 a 13 dettano alcune regole in materia di velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento degli sciatori. Riassumendo essi stabiliscono che gli sciatori devono tenere una condotta che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e che la velocità debba essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. Quanto alla precedenza, l’art. 10 dispone che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. In relazione al sorpasso, l’art. 11 prevede che lo sciatore che intenda sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità e che il sorpasso possa essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza, come sulle strade, a chi proviene da destra o secondo le diverse indicazioni della segnaletica. Con riferimento allo stazionamento, l’art. 13 stabilisce che gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. È vietato fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. Ma la norma fondamentale in tema di imputazione di responsabilità è quella contenuta nell’art. 19, il quale dispone che nel caso di scontro tra sciatori si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Una norma simile si rinviene nel codice civile in tema di scontro tra veicoli (art. 2054). Pertanto, in caso di scontro tra sciatori ciascuno è responsabile fino a prova contraria nella misura del 50%. La prova potrà essere fornita a mezzo di testimoni oppure da sé, in base alla dinamica stessa del sinistro. Vediamo ora la responsabilità del gestore della pista, sul quale grava un obbligo di garanzia, che gli impone di predisporre le cautele necessarie a rendere sicura la pista da sci, in modo che non presenti pericoli per i soggetti terzi che con essa vengono in contatto. Il suddetto obbligo di garanzia ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, per la tutela di tutti i beni giuridici ad essa esposti. La posizione di controllo del gestore delle piste da sci trova fondamento nella sussistenza, in capo allo stesso, di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo, che rientra appunto nella sua sfera di signoria. Poiché la fonte di pericolo rientra nella sua sfera di appartenenza, il gestore delle pista da sci si trova in una situazione che gli consente di esercitare un potere di fatto su quella stessa fonte, al fine di neutralizzare la situazione di pericolo che da essa possa originarsi a carico di terze persone. Entrando nel dettaglio, il gestore ha, tra gli altri, questi obblighi: • di segnalare le piste e in particolare la loro difficoltà; • di segnalare e rimuovere eventuali ostacoli; • di chiudere la pista, qualora le condizioni non consentano di sciare in sicurezza; • di impedire l’accesso a macchine non autorizzate; • ecc. Secondo la giurisprudenza il gestore non ha invece l’obbligo di proteggere gli sciatori contro ostacoli naturali ben visibili presenti ai bordi della pista, come ad esempio gli alberi del bosco. Recentemente, infatti, il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda di uno sciatore che aveva riportato gravi lesioni proprio a causa di una scivolata terminata contro un albero situato a pochi metri dal bordo di una pista “nera”. Ovviamente, poi, il gestore non risponde dei danni provocati dall’imprudenza dello stesso sciatore, il quale ad esempio decida di fare un fuori pista o di affrontare una pista eccessivamente difficile, ovvero per colpa esclusiva di altri sciatori. Vediamo ora che cosa si può chiedere in caso di sinistro. Il risarcimento comprende tanto i danni patrimoniali, quanto i danni non patrimoniali. I primi sono costituiti, ad esempio, dal costo delle attrezzature, dalle spese mediche affrontate, dal lavoro perso a causa della lesione; i secondi ineriscono soprattutto alla salute e al danno morale. Si potrà richiedere il risarcimento tanto del danno alla salute permanente quanto di quello temporaneo. Un consiglio: stipulate una assicurazione per la responsabilità civile.
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Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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CTU e preclusioni istruttorie -

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Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

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Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846




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