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BOND ARGENTINI - RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
La negoziazione di obbligazioni argentine sul mercato secondario non costituisce attività di collocamento o di sollecitazione all'investimento e non presuppone pertanto la consegna del prospetto informativo.
Tribunale Milano, 25 luglio 2005

In tema d'intermediazione finanziaria, nonostante non sia ancora pervenuto a scadenza l'obbligo di restituzione del capitale, sussiste comunque l'attualità del danno e, di conseguenza, la legittimazione ad agire, quando sia rimasto inosservato l'obbligo di versamento dei frutti (fattispecie riguardante l'investimento in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina con scadenza nel 2007 e tasso di rendimento del 10%).
Tribunale Roma, 13 giugno 2005

Non sussiste la responsabilità civile della Consob per omessa vigilanza, in relazione al pregiudizio lamentato da chi aveva acquistato bonds argentini tramite una banca, in quanto detti titoli non formano oggetto di un'attività di collocamento diretta al pubblico indistinto.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005

Il pregiudizio risarcibile dalla banca a chi abbia investito in bonds argentini, per i quali sia stato congelato il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, comprende l'ammontare del capitale non restituito, da rivalutare secondo l'indice Istat per le famiglie di operai ed impiegati a far tempo dal momento in cui si è manifestata l'insolvenza dell'emittente, ed un'ulteriore voce, a titolo di lucro cessante per il ritardo nella liquidazione e per la perdita della possibilità di effettuare altri investimenti, quantificabile in via equitativa nella semisomma tra l'esborso originariamente effettuato e l'importo risultante a seguito della rivalutazione operata con gli indicati criteri; per contro, nulla può essere riconosciuto a fronte degli interessi non percepiti fino alla scadenza naturale dei titoli.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005

Posto che l'obbligo, gravante sull'intermediario autorizzato, di informare il cliente sulle caratteristiche del titolo e del rischio dell'investimento (nella specie, in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina) va assolto in modo puntuale ed analitico e non deve ritenersi soddisfatto dalla generica rappresentazione di elementi di rischio, la sua violazione costituisce un inadempimento contrattuale, con conseguente diritto del risparmiatore al risarcimento dei danni subiti.
Tribunale Roma, 13 giugno 2005

Le omesse informazioni da parte della banca intermediaria circa l'affidabilità insufficiente dei bonds argentini nel momento in cui era stato effettuato l'investimento n on sono determinanti per ravvisare un errore essenziale, ai fini dell'annullamento del contratto, posto che si tratta di caratteristica comune ai titoli emessi da numerosi paesi emergenti, contraddistinti da oscillazioni sensibili nelle quotazioni e da elevata redditività, e che inoltre l'acquirente aveva dichiarato di avere un'esperienza finanziaria approfondita ed un'alta propensione al rischio.

Tribunale Roma, 13 giugno 2005

Il giudice italiano difetta di giurisdizione a conoscere della controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina, e diretta a ottenere la condanna della emittente alla restituzione anticipata del valore nominale delle obbligazioni, in applicazione del principio della decadenza del beneficio del termine. Mentre, infatti, hanno natura privatistica gli atti di emissione e di collocamento, sul mercato internazionale, di tali titoli obbligazionari, da parte dello Stato argentino, non analoga natura hanno i successivi provvedimenti di moratoria adottati da quel Governo, trattandosi di espressione della potestà sovrana dello Stato .
Cassazione civile , sez. un., 27 maggio 2005, n. 11225

La vendita al cliente di obbligazioni della Repubblica Argentina, compiuta dalla banca in violazione degli obblighi di cui agli art. 21 d.lg. n. 58 del 1998 e 28 - 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, è nulla per contrasto con norme imperative ex art. 1418, comma 1 c.c., stante la natura generale degli interessi protetti dalle norme violate.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004

In presenza di un ordine di acquisto di titoli ad alto rischio come le obbligazioni della Repubblica Argentina, non sono sufficienti a ritenere che la banca abbia adempiuto i propri obblighi informativi verso il cliente, disposti a carico dell'intermediario dalla disciplina di settore (art. 21 d.lg. n. 58 del 1998, e correlata normativa Consob), nè la circostanza che la banca abbia fornito al cliente il documento sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari, perché questo contiene indicazioni di carattere generale, non riferite all'investimento specifico; nè la circostanza che il modulo recante l'ordine di acquisto contenesse l'indicazione prestampata con cui il cliente dichiarava di essere stato adeguatamente informato sui rischi dello specifico investimento, perché si tratta di mera clausola di stile, comunque inefficace ex art. 1469 - bis, comma 2 n. 18 c.c.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004

L'ordine alla banca di acquistare obbligazioni della Repubblica Argentina, sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla banca, non è nullo per violazione del requisito di forma scritta di cui all'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, in quanto si tratta di atto unilaterale del cliente.
Tribunale Mantova, 01 dicembre 2004

La compravendita di strumenti finanziari (nella specie, obbligazioni della Repubblica Argentina) conclusa in violazione delle citate norme regolatrici dell'attività dell'intermediario finanziario, è nulla per contrasto con norme imperative ai sensi dell'art. 1418, comma 1 c.c.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004


La banca che, in base alla regola probatoria dell'art. 23, comma 6 del d.lg. n. 58 del 1998, non dimostri di avere adeguatamente informato il cliente, prima di dare esecuzione al suo ordine di acquisto, circa la particolare rischiosità dell'investimento in obbligazioni della Repubblica Argentina di cui all'ordine stesso, nonché del fatto che l'operazione si presenta per la banca in conflitto d'interessi, si considera avere agito in violazione dell'art. 21, lettere a) e b) del d.lg. n. 58 del 1998 e degli art. 27 e 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004

L'ordine di acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina, inoltrato dal cliente alla banca per mezzo del telefono, non è nullo per violazione dell'art. 23 d.lg. n. 58 del 1998, in quanto il requisito di forma scritta ivi previsto vale per il contratto quadro per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini attuativi di esso.
Tribunale Venezia, 22 novembre 2004

Risponde dei danni procurati al cliente l'intermediario finanziario che abbia consigliato una operazione non adeguata in relazione alle informazioni comunque in suo possesso (nella specie, si trattava di investimenti in obbligazioni argentine, ritenuta non adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego di oltre la metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui rating aveva costituito oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (entrambi pensionati), dell'età dei risparmiatori (superiore ai settant'anni come emerge dai contratti, dovendo tale dato fare ragionevolmente presumere la preferenza per una gestione conservativa piuttosto che speculativa del patrimonio), nonché della propensione al rischio in precedenza manifestata (gli istanti avevano in passato investito i propri risparmi in obbligazioni della banca convenuta).
Tribunale Mantova, 12 novembre 2004

La banca che a mezzo di proprio dipendente consigli l'acquisto di titoli del debito pubblico di uno Stato estero senza avvertire il cliente del rischio di insolvenza già valutato e segnalato dalle principali agenzie internazionali, risponde a titolo contrattuale del danno subito dall'investitore (sulla specie, si trattava di titoli emessi dall'Argentina).
Tribunale Mantova, sez. II, 18 marzo 2004

È nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. il contratto d'acquisto di titoli del debito pubblico argentino concluso in violazione dei doveri di comportamento imposti agli intermediari; ed in particolare del dovere di segnalare l'inadeguatezza delle operazioni di investimento, norma imperativa posta a tutela non molo del singolo cliente ma dell'interesse pubblico alla regolarità dei mercati ed alla stabilità del sistema finanziario.
Tribunale Mantova, sez. II, 18 marzo 2004


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Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

Cassazione civile , sez. II, 09 marzo 2007, n. 5447



ICI e assegnazione casa familiare - Deve continuare a pagare l’i.c.i. il coniuge che lascia la casa familiare perché, in sede di separazione, il giudice l’ha assegnata all’altro coniuge e ai figli.

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Liquidazione del danno: riduzione in ragione del potere di acquisto della moneta - Laddove il danneggiato viva in un paese in cui il potere della moneta con cui viene pagato il risarcimento è maggiore rispetto a quella in uso, può disporsi una riduzione?

Tribunale di Roma, 27 gennaio 2007


Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837


Prodotti difettosi - Il consumatore che dimostra il nesso di causalità fra il danno subito e l’utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e, dunque, la responsabilità del produttore.
Cassazione civile , sez. III, 15 marzo 2007, n. 6007


CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

Tribunale di Roma, 19 dicembre 2006.



Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846




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