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Assegni e responsabilità della banca PDF Stampa E-mail
La banca risponde verso la società cliente, qualora l'amministratore di questa emetta assegni a sé medesimo, firmandoli senza l'apposizione del nome della società?

Cassazione civile, sent. n. 13463/2006. Caso interessante. L'amministratore di una società pensa bene di emettere degli assegni a sé medesimo per oltre 800.000.000 di vecchie lire.

La società insorge e se la prende con la banca, responsabile di avere pagato gli assegni nonostante mancasse l'indicazione del nome della società e del rapporto di rappresentanza.

In primo grado vince la banca, ma in appello la sentenza viene ribaltata. Il processo, come è prevedibile, giunge in Cassazione, che conferma la sentenza di appello.

Osserva la Corte che il R.D. n. 1736 del 1933, art. 11, nel prevedere che, in relazione all'emissione di assegni, ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, è applicabile anche agli enti in generale, come tra l'altro già statuito dalla stessa Corte (in proposito, Cass. n. 11621/99); ne deriva che, essendo la ratio di tale norma quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione.

Nel caso di specie, tale esigenza di chiara individuazione del sottoscrittore non poteva dirsi rispettata in quanto "pur risultando la firma del B. corrispondente allo specimen depositato, essa non corrispondeva a quella del titolare del contratto di assegno e ciò appariva dal fatto che, in violazione della normativa specifica, nei titoli emessi non era contenuto il nome della ditta (società) obbligata", per cui "Vi è certamente la responsabilità della banca trattarla per colpa grave nei confronti della società traente in relazione a tutti gli assegni pagati in violazione della convenzione bancaria ed in mancanza del requisito specificamente prescritto dell'indicazione della ditta emittente".

La Cassazione ribadisce pertanto il proprio insegnamento (Cass. 7761/2004) secondo cui la sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 11 (o dal R.D. n. 1669 del 1933, art. 8), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'indennità del sottoscrittore.

Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente (ivi comprese le società) richiedendosi anche, in detta ipotesi che la dicitura di emissione o di girata, se pur non necessariamente deve contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al tatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente.

Incorre, quindi in responsabilità la banca che, in ordine al pagamento di un assegno ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti, essendo a suo carico il diligente controllo della legittimazione del presentatore.
MIrco MInardi Avvocato Senigallia Ancona
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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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