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Seggiovia: la responsabilità del vettore si estende anche alle fasi di salita e discesa? PDF Stampa E-mail
Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cortina la F. F. S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 4.000.000. Il danno conseguiva ad un trauma subito alla gamba, per l’urto di un seggiolino della seggiovia gestita dalla società convenuta.

Deduceva in particolare che l’addetto all’impianto non aveva svolto alcun intervento per agevolare la salita e che la seggiovia non disponeva di un meccanismo che ne rallentasse la velocità al momento della salita dei passeggeri.

Soccombeva in primo grado, ma in appello la domanda era accolta. Ricorre in Cassazione il gestore dell’impianto, ma la S.C. Conferma la sentenza con queste argomentazioni. Cassazione civile , sez. III, 03 agosto 2004, n. 14812

  • Il contratto di risalita in seggiovia è stato inquadrato da questa Corte nel contratto di trasporto (Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 23 maggio 1997, n. 4607; Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216). Consegue dunque che la responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 1681 c.c., a norma del primo comma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».
  • Va poi ulteriormente precisato, avendo riferimento al caso di specie, che per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore «durante il viaggio», devono intendersi anche quelli che avvengono durante le operazioni preparazioni e accessorie quali l’imbarco e lo sbarco dal mezzo (Cass. 17 luglio 2003, n. 11194; Cass. 13 gennaio 1993, n. 356; Cass. 19 giugno 1973, n. 1802; Cass. 17 giugno 1964, n. 1542; a proposito poi del trasporto a mezzo seggiovia in un caso in cui il viaggiatore si era staccato materialmente dal veicolo. v. Cass. 23 maggio 1997, n. 4607).
  • Da ciò la conclusione che nel trasporto eseguito con mezzo in continuo movimento, come la seggiovia, la responsabilità del vettore a norma dell’art. 1681 c.c. si estende anche alle operazioni di risalita e di discesa dal mezzo, sempreché sussista nesso di causalità tra il viaggio e l’evento. L’art. 1681, primo comma c.c. dispone che il vettore è responsabile «se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». Questa disposizione – che utilizza una formula identica a quella contenuta nell’art. 2050 c.c., disciplinante la responsabilità per attività pericolose – si interpreta nel senso il viaggiatore, senza individuare la precisa anormalità del servizio di trasporto, deve provare il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il viaggio, mentre incombe al vettore la prova liberatoria e, cioè, la prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
  • La sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ha rilevato che la presunzione di responsabilità a carico del vettore «poteva essere superata solo dalla prova di aver adottato tutte le misure atte ad impedire l’evento dannoso di cui, prima fra tutte, viene in considerazione la collaborazione che l’inserviente appresta al passeggero al momento iniziale del trasporto». In sostanza il Tribunale ha ritenuto, rispetto all’evento determinato dal movimento del seggiolino, che il vettore non avesse assolto l’onere probatorio a suo carico, indicando tra le possibili misure idonee ad evitare il danno quella della collaborazione dell’addetto all’impianto al passeggero al momento iniziale del trasporto, per attenuare l’impatto del seggiolino. In questi termini non si ravvisa alcuna violazione di legge, avendo il Tribunale fatto applicazione dell’art. 1681 c.c. e ritenuto insussistente la prova liberatoria.
  • La valutazione circa il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del vettore si è risolto in un apprezzamento di fatto che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di cassazione. Nella sentenza impugnata non si rileva infatti quella carenza di logica denunziata dalla ricorrente incidentale, mentre le doglianze svolte consistono nel contrapporre, inammissibilmente in sede di legittimità, alla valutazione del Tribunale la propria valutazione. In particolare non si riscontra la denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione nell’avere il giudice di merito considerato la collaborazione dell’addetto alla seggiovia per attenuare l’impatto del seggiolino tra le (possibili) misure per evitare incidenti quale quello di specie, poiché si tratta di un’esemplificazione, restando comunque a carico del vettore, a norma dell’art. 1681 primo comma c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
  • La società ricorrente deduce altresì che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’esistenza di specifiche disposizioni regolamentari esposte presso la stazione di partenza della seggiovia, in base alle quali i viaggiatori devono mettersi autonomamente nelle posizioni indicate e, nel caso in cui il viaggiatore non sia pratico del sistema di trasporto dell’impianto, avvertire il personale e richiedere le istruzioni del caso. Rispetto a questo argomento, nella memoria ex art. 378 c.p.c., la Barasciutti richiama l’art. 12, comma 2 del d.m. 31 luglio 1950 che regola il trasporto a mezzo funicolari aeree monofuni in moto continuo a seggiolini equidistanti, in base al quale: «all’arrivo in stazione del seggiolino essi (cioè gli agenti addetti alle stazioni) devono guidarlo per rendere più agevole la salita del viaggiatore. Una volta che il viaggiatore vi ha preso posto, devono aiutare a chiudere la barra di sicurezza ed infine accompagnare ancora per qualche istante il seggiolino onde evitare che assuma oscillazioni notevoli». In questa ultima prospettiva il danno si sarebbe verificato per l’omissione delle cautele prescritte dal decreto ministeriale sopra indicato. Ma può prescindersi da questo profilo non considerato nella sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità del vettore sulla base della presunzione prevista dall’art. 1681 c.c.
  • Quanto invece alla «omessa considerazione» da parte del Tribunale delle disposizioni, che la società ricorrente assume esposte alla stazione di partenza e il cui contenuto si è sopra richiamato, sembra sufficiente osservare – prescindendo cioè dal valutare la natura di queste disposizioni – che il Tribunale non ha omesso di considerare la mancata richiesta di assistenza da parte della Barasciutti al personale addetto, ma ha concluso, con valutazione insindacabile in questa sede, in quanto esaurientemente motivata, che questo aspetto non superava la presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per il resto non vi è alcuna doglianza specifica su una irregolare posizione della Barasciutti alla partenza.
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Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Furto auto in parcheggi custoditi - In tema di parcheggi custoditi, in caso di furto dell’auto il gestore è responsabile e deve risarcire il proprietario. L’eventuale clausola che esclude la responsabilità del primo verso il secondo, infatti, ha carattere vessatorio ed è inefficace se non è stata approvata specificamente per iscritto.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5837



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