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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA
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Ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta n. 001V001250/002/D del 07/05/2002, dell’Agenzia dell’Entrate di Senigallia, provincia di Ancona, protocollo n. 11889 del 07/05/2002, notificato in data 12/06/2002.
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Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, in qualità di difensore e procuratore del Sig. P. F., nato a …. il …., codice fiscale n. ….., domiciliato presso lo studio dello scrivente avvocato sito in Senigallia, Via Poerio 5/A, giusta delega a margine del presente atto,
PREMESSO
1)    che in data 12/06/2002, con foglio n. 11889 del 07/05/2002 l’Agenzia delle Entrate di Senigallia notificava al Sig. F. P. l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione di sanzioni n. 001V001250/002/D (doc. 1), in relazione all’atto di compravendita registrato in data …., serie n. 1V, n. ….. del Notaio … (doc. 2), per un ammontare complessivo di € 6318,59;
2)    che in particolare, con tale provvedimento era pronunciata la decadenza dai benefici fiscali “Prima Casa”, per non avere il ricorrente, quale parte acquirente, stabilito la propria residenza nel Comune di R. entro il termine di un anno (oggi 18 mesi) dalla data della stipula, avvenuta in data 11/09/2000, così come stabilito dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549, articolo 3, nonché ai sensi dell’art. 1, nota 2 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. d.p.r. 26.04.86 n. 131;
tanto premesso, lo scrivente, nella sopra ricordata qualità,
IMPUGNA
l’avviso di liquidazione n. 001V001250/002/D emesso dall’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data 07/05/2002 e notificato in data 12/06/2002 per i seguenti
MOTIVI
Nell’atto pubblico di compravendita del giorno 11/09/2000, il Sig. F., nella qualità di parte acquirente, ha espressamente dichiarato di voler stabilire la propria residenza nel comune di R. entro e non oltre un anno dalla data della stipula, in conformità alla normativa allora vigente. In ossequio a tale dichiarazione, il medesimo, in data 05/09/2001, e dunque entro l’anno, presentava richiesta di trasferimento della residenza nel suddetto Comune e precisamente in via M. n. 54 (doc. 3). Peraltro, con legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 (finanziaria 2001) tale limite temporale è stato elevato a 18 mesi.
Su questo particolare beneficio giova riportare preliminarmente un estratto della circolare n. 19/E del 01/03/2001 dell’Agenzia delle Entrate:
“A tale ultimo proposito si sottolinea che la  dichiarazione di intento, consistente nella manifestazione della volonta' di stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato, espressa  nell'atto di trasferimento, costituisce vero   e  proprio obbligo dell'acquirente sancito con la decadenza dalle agevolazioni; da  tale dichiarazione consegue l'onere per l'acquirente stesso di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui e' situato l'immobile acquistato e di darne prova  all'ufficio   spontaneamente o a richiesta.
Si ricorda che, anteriormente alla modifica intervenuta per effetto dell'art. 33, comma 12, della legge 23  dicembre 2000, n. 388, il termine per il trasferimento della residenza era fissato in un annR.
Per quanto concerne in particolare la residenza si precisa che fa fede la  data   della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al comune, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, concernente l'approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe”.
Con questa circolare, l’Amministrazione Finanziaria ha dunque precisato che l’acquirente ha un vero e proprio obbligo di manifestare nell’atto di acquisto la volontà di trasferire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile nel termine di 18 mesi e che, a tale scopo, fa fede la data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato al comune. Nel caso di specie, il Sig. F. ha ritualmente manifestato nell’atto la dichiarazione de qua ed ha tempestivamente (precisamente in data 05/09/2001) effettuato la dichiarazione di cui all’art. 18 d.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989.
Per parte sua, il Comune di R., ricevuta la richiesta del Sig. F., effettuava gli accertamenti di rito in data 01/10/2000 appurando l’esattezza dell’indirizzo e l’abitazione effettiva nell’indirizzo dichiaratR.
La pratica così istruita era trasmessa al Comune di Senigallia, il quale inspiegabilmente restituiva la stessa con la motivazione “il suddetto risulta dimorare abitualmente in questo comune”.
Va osservato che tale circostanza non è assolutamente corrispondente al vero, come confermano i contratti relativi alle utenze e le bollette che si depositano unitamente al presente ricorso e che dimR.no in maniera incontrovertibile che il Sig. F. ha trasferito la propria residenza nel Comune di R. nel termine stabilito dalla legge.
In particolare, si depositano il contratto stipulato con la società ENEL per la somministrazione dell’energia elettrica e le relative bollette, nonché il contratto e la bolletta relativa al consumo dell’acqua nel periodo settembre 2000 - dicembre 2001 (doc. 4-8).
Non solR. Il provvedimento (?!?) del Comune di R. è nullo sotto diversi aspetti. Anzitutto, per non essere stato il Sig. F. sentito dall’Ufficiale Anagrafico, così come stabilito dall’art. 4 e seguenti della legge n. 1954 n. 1228. Si veda sul punto quanto in proposito statuito dal T.A.R. Campania Napoli, I sezione, con la sentenza n. 2911, del 18/09/1998: “La procedura per il cambio di residenza, prevista dalla l. 24 dicembre 1954 n. 1228, nello stabilire agli art. 4 s. che l'ufficiale dell'anagrafe responsabile ordini gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati relativamente alle loro posizioni anagrafiche, prevede inoltre che lo stesso debba invitare le persone a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari, dovendosi ritenere altrimenti illegittimo il provvedimento adottato in assenza di tale ineludibile fase dell'invito”. Nel caso di specie l’Ufficiale Anagrafico non ha mai invitato il F. a fornire le notizie e i chiarimenti necessari, pertanto il diniego è del tutto illegittimR.
Ma vi è di più. A tutt’oggi il Comune di R. non ha ancora comunicato formalmente al Sig. F. i motivi del diniego della richiesta di cambio di residenza, tanto che il Sig. F. non ha potuto ancora impugnare il suddetto provvedimento con i mezzi previsti dalla legge, anche preché un tale provvedimento non è stato ancora formalmente adottatR. Pertanto, anche sotto tale profilo la mancata iscrizione da parte del comune di R. è radicalmente nulla.
Gli inadempimenti sopra descritti possono essere facilmente appurati dall’On.le Commissione semplicemente visonando il retro dello stampato della pratica migratoria (doc. 3), dal quale si evince che l’Ufficiale Anagrafico non ha adottato alcun provvedimentR.
Ciò comporta che, allo stato attuale, se il Sig. F. risulta formalmente residente in Senigallia, si deve alle omissioni del Comune di R., essendosi egli tempestivamente attivato per ottenere il cambio di residenza ed avendo egli effettivamente trasferito in suddetto comune la propria dimora abituale.
Pertanto, il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria dovrà essere revocato in quanto si fonda su un diniego da parte del Comune di R. radicalmente nullo, in fatto e in dirittR.  
L’On.le Commissione potrà sospendere il procedimento, ai sensi dell’art. 39 legge 546/92 in attesa che si concluda la procedura di mutamento della residenza, ovvero decidere direttamente sulla questione pregiudiziale dipendente, accertando la nullità della procedura adottata dal Comune di R. e, preso atto della tempestività della domanda inoltrata dal contribuente, dichiarare assolto l’onere previsto dalla legge n. 549 del 1995.
Per tali motivi, il ricorrente chiede che l’On.le Commissione adita
VOGLIA
In via pregiudizile, sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 39 legge 546/92, in attesa della soluzione della questione pregiudiziale relativa al cambio di residenza;
Nel merito, annullare l’avviso di liquidazione n. 001V001250/002/D emesso dall’Agenzia delle Entrate di Senigallia in data 07/05/2002 e notificato in data 12/06/2002. Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA
Laddove si ritenga non esaustiva la documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento del ricorso, si chiede che l’On.le Commissione voglia accedere a tutta la documentazione relativa alla pratica n. 61 del 05/09/2001 di trasferimento della residenza presso il Comune di R..
IN VIA CAUTELARE
Si chiede che, ricorrendo il fumus boni juris per i motivi sopra illustrati e dunque per la nullità del procedimento pregiudiziale di mutamamento della residenza, nonché il periculum in mora, stante l’entità dell’importo di cui all’avviso di liquidazione, l’On.le Commissione voglia sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato, in attesa della decisione definitiva, anche in considerazione delle difficoltà di recupero nei confronti dell’Amministrazione delle somme versate, in caso di vittoria.
Allega:
1)    avviso di liquidazione notificato;
2)    contratto di compravendita del  11/09/2000;
3)    pratica migratoria del Comune di R. n. 61 del 5/09/2001;
4)    lettera Comune di R. del 17/11/2000;
5)    contratto per la somministrazione di acqua del 01/11/2000;
6)    fattura n. 2712 del 03/04/2002;
7)    lettera ENEL del 21/09/2000;
8)    bollette ENEL dal VI bimestre 2000 al VI bimestre 2001.

Senigallia, lì 24/09/2002                Avv. Mirco Minardi

Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, nella sopra ricordata qualità, attesta che, ai sensi del III comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/92, la presente copia è conforme all’originale consegnato a mani in data 25 settembre 2002 all’Agenzia delle Entrate di Senigallia.
Avv. Mirco Minardi

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Chirurgo - responsabilità - Il chirurgo non deve tenere in considerazione soltanto le esigenze cliniche e terapeutiche immediate ma deve anche considerare le ripercussioni di ordine fisico e psicologico che il suo intervento può produrre sul paziente. Non si applica la limitazione di responsabilità ex art.2236 c.c.al professionista generico che consapevolmente non ha consultato lo specialista, il quale invece poteva indirizzarlo a un’operazione con conseguenze meno dannose.

Cassazione civile , sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846



Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


Confisca del ciclomotre. - In tema violazioni al codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da rendere il mezzo non più rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 52 c. strad., comporta l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 97 c. strad., compresa la misura accessoria della confisca.



Multe senza preavviso -
Sono valide le multe, inflitte per infrazioni al codice della strada, anche se il vigile si è dimenticato di lasciare il preavviso della contravvenzione sul veicolo multato in assenza del conducente. Nessuna norma impone, infatti, il rilascio di un preavviso di violazione la cui mancanza non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.

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CTU e preclusioni istruttorie -

Il CTU può tenere in considerazione documentazione consegnatagli dalla parte durante le operazioni peritali?

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