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Atto di citazione. Querela di falso PDF Stampa E-mail

Nullità del testamento.

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
IN SEDE COLLEGIALE
ATTO DI CITAZIONE PER QUERELA DI FALSO


Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, con studio in Senigallia, Via Poerio n. 5/A, in qualità di difensore e procuratore speciale dei Signori X. R., X. A. M., X. M. N., X. M. N. fu N., X. T. M., X. T., X. E., tutti elettivamente domiciliati in Senigallia, presso lo studio dello scrivente avvocato, giusta procura speciale a margine del presente atto rilasciata dai medesimi


PREMESSO IN FATTO CHE


1) Il giorno 30.12.2000 è deceduta in B. la Sig.ra X. EGLE, nata in Senigallia il 03.10.1914, vedova di G. VINCENZO, nato a C. il 21.04.1913 e morto anch’egli in B. il 14.11.2000;
2) Dal matrimonio tra la Sig.ra X. EGLE e il Sig. G. VINCENZO non sono nati figli;
3) La Sig.ra X. EGLE aveva i seguenti fratelli e sorelle: X. LUCIANA, ancora in vita; X. E., defunto, padre degli attori R., A. M. e M. N.; X. ROSINA, defunta, madre di B. R.; X. N., defunta, madre dell’attrice M. N., X. MARCELLO, defunto, padre degli attori T. M., T. e E.; X. FLORA, defunta senza lasciare figli e marito (all.1).
4) La Sig.ra X. EGLE, ancora in vita, aveva redatto un testamento olografo, datato 10.09.1999, che aveva provveduto ad inviare a mezzo posta all’Avv. A. G. di Senigallia, nominato al contempo esecutore testamentario (all.2).
5) Peraltro, anche il Sig. G. VINCENZO, marito della Sig.ra X. Egle, prima di morire, aveva redatto un testamento olografo, depositandolo sempre presso l’Avv. A. G. di Senigallia, poi pubblicato in data 20/12/2000 con atto n. 128 del Notaio Q. N. di Senigallia (all.3).
6) Con tale testamento la Sig.ra X. EGLE, oltre a dare disposizioni circa il suo funerale e il luogo di sepoltura aveva lasciato alcuni legati per opere di bene, altri ad alcuni nipoti, nominando quindi come eredi universali tutti i nipoti.
7) Tuttavia, in data 31/01/2001, in Roma, presso lo studio del Notaio R. R., il nipote della Sig.ra X. Luciana, l’Avv. B. R., ha chiesto la pubblicazione di una scheda testamentaria olografa attribuita alla Sig.ra X. Egle, recante la data del 24/12/2000, cioè di appena 7 giorni prima della morte;
8) In tale sede il patrimonio della defunta è stato stimato in lire 800.000.000;
9) Con tale testamento, la Sig.ra X. EGLE, senza dare disposizioni per il suo funerale e il luogo di sepoltura, oltre a lasciare alcuni legati per opere di bene ha per il resto nominato come erede universale solo la sorella Sig.ra X. LUCIANA;
10) Tale testamento è un falso, peraltro grossolano, essendo manifestamente scritto con altra mano rispetto a quello inviato all’Avv. A. G., sulla base dei seguenti

ELEMENTI E PROVE

Gli attori sono in possesso non solo di un testamento redatto dalla defunta X. Egle, ma anche di scritti sicuramente appartenenti alla Sig.ra X. Luciana, rilasciati in copia autentica dal Comune di Senigallia (6-7-8), destinatario degli scritti medesimi. Sulla base di questi elementi gli attori hanno fatto eseguire una perizia calligrafica dal Dott. Leonardo R., grafologo peritale iscritto nell’albo dei grafologi del Tribunale di Pesaro (all.5-5b). Sulla base di questi scritti il Dott. R. ha concluso che il testamento del 10.09.1999 e quello del 24.12.2000, seppure attribuiti alla stessa persona, sono stati scritti con mano diversa per imitazione; mentre vi è identità di mano fra il testamento del 24.12.2000 e gli scritti appertenenti alla Sig.ra X. Luciana, la quale nel testamento del 10.09.1999 aveva ricevuto a titolo di legato solamente la somma di lire 5.000.000, mentre in quello del 24.12.2000 è stata addirittura nominata come erede universale di un patrimonio che certamente supera il miliardo di lire, senza che peraltro tra la defunta e la sorella vi fosse un particolare legame affettivo, atteso che la Sig.ra X. Egle viveva in B. con il marito da oltre 40 anni, e dunque lontana da tutti i parenti. Peraltro, il testamento del 24.12.2000 oltre a ripetere nella grafia gli scritti della Sig.ra X. Luciana, ne riprende anche certe tipiche espressioni. Difatti in tutti e tre gli scritti la Sig.ra X. Luciana si definisce ed è definita “abitante” in Senigallia, espressione davvero inusuale, che si ritrova anche nel testamento del 24.12.2000.


OSSERVATO IN DIRITTO CHE


L’ammissibilità della querela di falso avverso testamento olografo è stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione con sentenza n. 3833 del 22.04.1994, la quale ha fatto propri i principi sanciti in materia dalle Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3734 del 4.6.86, hanno risolto positivamente il contrasto circa l’ammissibilità o meno della querela di falso avverso scrittura privata non riconosciuta e non autenticata, al fine di accertare la genuinità del documento. Con tale sentenza, in particolare, le S.U. hanno stabilito che:
- il procedimento de quo ha natura pubblicistica;
- l’inammissibilità dello stesso, laddove si tratti di scritture private non riconosciute, non è prevista espressamente da alcuna norma di legge;
- l’art. 2702 c.c. è norma a carattere definitorio che non può essere utilizzata sul piano processuale;
- vi è interesse a proporre querela di falso avverso la scrittura non riconosciuta, atteso che l’accoglimento della domanda ha efficacia erga omnes;
- pertanto vi è concorso dei mezzi della verificazione e della querela di falso, rimesso all’interesse della parte.
L’articolo 491 del codice penale punisce con la reclusione le falsità che concernono i testamenti olografi.
Per tali motivi lo scrivente procuratore


CITA


la Sig.ra X. LUCIANA, residente in Senigallia, Via R. n. 11, a comparire per l’udienza del giorno 30.01.2002 ore 09,00 e seguenti, aula udienze, innanzi al Tribunale di Ancona, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi in contumacia se non debitamente costituita sentire accogliere le seguenti


CONCLUSIONI


Per le causali di cui sopra, voglia l’Onorevole Tribunale accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo a firma di X. Egle, datato 24.12.2000, pubblicato in data 31.01.2001 in Roma con atto di repertorio n. 42809 del Notaio R. R..
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.


IN RITO


Si chiede che venga data comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 221 u.c. e 71, I co. c.p.c..


IN VIA ISTRUTTORIA


Si chiede l’interrogatorio formale della convenuta sul seguente capitolo di prova:
1) Vero che il testamento olografo a firma di X. Egle, con data del 24.12.2000, è stato da Lei redatto?
Si chiede prova testimoniale sui seguenti capitoli:
2) Vero che lei ricevette a mezzo posta il testamento a firma della Sig.ra X. Egle, datato 10.09.1999, che le viene mostrato?
Indicandosi come teste l’Avv. A. G..
In caso di esito negativo dell’interrogatorio formale si chiede CTU calligrafica volta a dimostrare la falsità del testamento del 24.12.2000. Si indicano come scritture di raffronto, oltre i testamenti, i documenti a firma della Sig.ra X. Luciana, rilasciati in copia dal Comune di Senigallia (all. 6-7-8).
Si chiede che il Collegio voglia ordinare:
a) al Notaio R. R. di Roma e al Notaio E. E. di Senigallia, rispettivamente il deposito dell’originale del testamento con data 24.12.2000 e 10.09.1999 in Cancelleria e, in caso di rifiuto, disporre il sequestro ex art. 224 c.p.c.,
b) al Comune di Senigallia l’esibizione degli scritti del 1.12.1997 e del 2.12.1997 protocollati in data 4.12.1997, e del 21/08/98 protocollato in data 24/08/98 tutti a firma di X. Luciana e, in caso di rifiuto, disporre il sequestro ex art. 224 c.p.c.,
c) all’Avv. A. G., con studio in Senigallia Via Cavour, il deposito di tutti i documenti con le relative buste inviate dalla Sig.ra X. Egle e, in caso di rifiuto, disporre il sequestro ex art. 224 c.p.c.,
Con espressa riserva di articolare compiutamente e indicare nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 184 c.p.c.
Produce:
1) Albero genealogico;
2) Verbale di pubblicazione dei testamento olografo del 5.6.2001;
3) Verbale di pubblicazione dei testamento olografo del 20.12.2000;
4) Verbale di pubblicazione dei testamento olografo del 31.01.2001;
5) Perizia calligrafica del Dott. Leonardo R.;
5b) Integrazione perizia calligrafica del Dott. Leonardo R.;
6) Copia conforme scrittura del 2.12.1997 a firma di X. Luciana;
7) Copia conforme scrittura del 1.12.1997 a firma di X. Luciana;
8) Copia conforme scrittura del 21.8.98 a firma di X. Luciana;
9) Rassegna di giurisprudenza citata.
Senigallia, lì

Avv. Mirco Minardi


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Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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