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Atto di citazione ex art. 2932 c.c. PDF Stampa E-mail
Esecuzione dell'obbligo di concludere un contratto.

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE DISTACCATA DI SENIGALLIA
ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2932 C.C.


Il sottoscritto Avv. Mirco Minardi, con studio in Senigallia, Via Armellini n. 14, (fax presso cui effettuare le comunicazioni 071 7912550) in qualità di procuratore, difensore e domiciliatario:
1. del dottor X.Y. X., nato ad L. (…) il ....., codice fiscale ……., elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello scrivente, giusta delega a margine del presente atto e
2. della M…... S.R.L., corrente a …. (AN), Via A. ....Via R., partita IVA ....., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. X. Y. ....., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello scrivente, giusta delega a margine del presente atto

CITA

1) La società E. A. S.R.L. unipersonale, con sede in …., Via ….., codice fiscale e partita Iva ……, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2) Il sig. L. L., residente in …., …., Via …. N. 34, già 32;

A COMPARIRE

per l’udienza del giorno …. ore 09,00 e seguenti, aula udienze, innanzi al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Senigallia, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi in contumacia se non debitamente costituiti sentire accogliere le conclusioni di seguito rassegnate.

PREMESSA IN FATTO

1. Che in data 16/03/2005 il dottor X. M.G. e la soc. E. A. S.R.L.U. hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita con il quale l’attore ha promesso alla società convenuta l’acquisto di un terreno edificabile di circa mq 1.349,00, sito nel Comune di S. (….), frazione D., alla Via V. U. O., inserito nel vigente strumento urbanistico come “ZONA B1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO”, confinante con Via V. U. O., proprietà comunale, F., salvo altri, come risulta dall’atto di provenienza (Atto Notaio F. V. Repertorio n° 40.686 del 16 maggio 1997 e Repertorio n° 40.733 Raccolta n° 3.512 del 19 maggio 1997 registrato ad V. al n° 161 2V in data 02 giugno 1997 ).
2. Che, ai sensi dell’art. 2, l’attore si è obbligato ad acquistare l’immobile per sé, oppure per persona, persone, società da nominare e/o costituire.
3. Che il prezzo della vendita, ex art. 3 del contratto, è stato convenuto in euro 120.000,00 (IVA 20% compresa), da pagarsi con le seguenti modalità:
a. Quanto ad euro 10.000,00 alla sottoscrizione del preliminare, a titolo di caparra confirmatoria;
b. Quanto ad euro 90.000,00 (oltre IVA su 100.000,00) alla sottoscrizione del contratto definitivo entro il 31/12/2005.
4. Che in base all’art. 4, il prezzo della vendita “deve essere diminuita(o) della somma relativa ai crediti per prestazioni professionali vantati dallo stesso dott. X.Y. X. nei confronti della Società “E.-A. S.u.r.l.” sopra identificata e del Signor L. L.”;
5. Che con scrittura di riconoscimento di debito del 16/03/2005 e dunque in pari data, registrata il 14/04/2005 all’Ufficio delle Entrate di Senigallia al n. …, serie …, il Sig. L. L. e la soc. E.-A. S.u.r.l. si riconoscevano debitori nei confronti dell’attore, dottore c., della somma complessiva di euro 48.000,00, oltre C.A.P. 4% (pari ad euro 1.920,00) ed IVA al 20% (pari ad euro 9.984,00), il tutto per complessivi euro 59.904,00 .
6. Che pertanto il prezzo della compravendita al netto delle competenze maturate dal professionista e della caparra confirmatoria ammonta ad euro 50.096,00 (€ 120.000,00 - € 59.904,00- € 10.000,00).
7. Che, in base all’art. 6, la parte promittente venditrice si è impegnata a trasferire alla parte promittente acquirente la piena proprietà del terreno, libero da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, ecc..
8. Che sono risultati vani gli inviti orali e scritti volti ad ottenere la stipula del definitivo - .

Tanto premesso in fatto si osserva in

DIRITTO

A) Tra il dottor X. M.G. e la società convenuta è stato concluso un contratto preliminare di compravendita.
B) Il termine per la stipula era fissato al 31/12/2005 ed è dunque scaduto.
C) Tuttavia è noto che “Il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sè essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine”, Cassazione civile , sez. II, 03 febbraio 1998, n. 1045.
D) Nel caso di specie, non solo non è stato attribuito il carattere dell’essenzialità al termine per la stipula del contratto definitivo, ma nemmeno può dirsi perduta l’utilità del contratto.
E) L’art. 2932 c.c. stabilisce che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
F) Il dottor X. intende ottenere una sentenza costitutiva che trasferisca il bene promesso in vendita alla società attrice …… S.r.l..
G) La società …… S.r.l., per parte sua, ha promosso il giudizio al fine di manifestare l’assenso al trasferimento in suo favore dell’immobile de quo.
H) Che la giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere che “In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che preveda che il promissario acquirente acquisti per sè o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi degli art. 1406 e seguenti c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 stesso codice, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c. e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va correlata necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione - invalsa nella prassi quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. In tale prospettiva, la specificata clausola contrattuale può anche comportare la configurazione del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facoltà di nomina, come destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la stipula del contratto definitivo, con la conseguente possibilità, nel giudizio promosso ex art. 2932 c.c., per il promissario di chiedere la attuazione del trasferimento in favore della persona nominata e per quest'ultimo di intervenire nel giudizio per manifestare la propria accettazione ai sensi del comma 2 dell'art. 1411 c.c. al fine di rendere possibile l'effetto traslativo - cui in definitiva mira il procedimento ex art. 2932 c.c. - direttamente in suo favore”, Cassazione civile , sez. II, 13 febbraio 1981, n. 891; id. 1135/1982; id. 1219/1983; etc.)
I) Nel contratto preliminare siglato tra le parti, il termine per il versamento del prezzo residuo è stato fissato nella data della stipula del contratto definitivo.
J) Sul punto, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che “In tema di contratto preliminare, allorché in base all'accordo contenuto nel contratto preliminare le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo (o del residuo prezzo) contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita, ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto, a norma dell'art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta della prestazione - che può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio - in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di adempiere, affinché la sentenza costitutiva possa essere senz'altro emessa, ponendo il pagamento del prezzo soltanto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia”, tra le tante Cassazione civile , sez. II, 29 luglio 2004, n. 14378.
K) Che gli attori, tra loro alternativamente, intendono eseguire il pagamento del prezzo residuo, che dovrà essere posto quale condizione per l’effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla emananda sentenza (tra le tante Cass. civ. 14378/2004; id. 16822/2003; id. 59/2002; id. 2661/2001; etc. ).
L) Che sempre secondo la giurisprudenza di legittimità “Il promittente venditore che abbia violato l'obbligo di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed oneri non può avvantaggiarsi di tale suo inadempimento negando il trasferimento dell'immobile, con la conseguenza che il giudice adito per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca”, Cassazione civile , sez. II, 28 aprile 2004, n. 8143.

Per tali motivi, lo scrivente difensore rassegna le seguenti


CONCLUSIONI


Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea:
 in via principale, previo accertamento del credito vantato dal dottor X. X.Y. nei confronti dei convenuti, trasferire in favore della …. s.r.l., corrente a ….. (AN), Via …..., partita IVA ….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. X. Y. ....., ai danni della società E. A. S.R.L. unipersonale, con sede in ….., Via ….., codice fiscale e partita Iva ….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la proprietà del terreno edificabile di circa mq 1.349,00 sito nel Comune di S. (….), frazione D., alla Via V. U. O., inserito nel vigente strumento urbanistico come “ZONA B1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO”, confinante con Via V. U. O., proprietà comunale, F., salvo altri, distinto al catasto terreni del comune di ………., foglio ….. mappale …… come risulta dall’atto di provenienza (Atto Notaio F. V. Repertorio n° 40.686 del 16 maggio 1997 e Repertorio n° 40.733 Raccolta n° 3.512 del 19 maggio 1997 registrato ad V. al n° 161 2V in data 02 giugno 1997, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro 50.096,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell’immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
 in via subordinata, previo accertamento del credito vantato dal dottor X. X.Y. nei confronti dei convenuti, trasferire in favore del medesimo dottor X.Y. X., nato ad L. (….) il …, codice fiscale …., ai danni della società E. A. S.R.L. unipersonale, con sede in ……, codice fiscale e partita Iva …., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la proprietà del terreno edificabile di circa mq 1.349,00 sito nel Comune di S. (….), frazione D., alla Via V. U. O., inserito nel vigente strumento urbanistico come “ZONA B1 – RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO”, confinante con Via V. U. O., proprietà comunale, F., salvo altri, come risulta dall’atto di provenienza (Atto Notaio F. V. Repertorio n° 40.686 del 16 maggio 1997 e Repertorio n° 40.733 Raccolta n° 3.512 del 19 maggio 1997 registrato ad V. al n° 161 2V in data 02 giugno 1997, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di euro 50.096,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell’immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario, cpa, iva.


DICHIARAZIONE DI VALORE


Ai fini della legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come modificata con D.L. 11 marzo 2002 n. 28, convertito con modifiche con l. 10 maggio 2002 n. 91 (GU n. 109 del 11-5-2002), in vigore dal 12.05.2002, lo scrivente dichiara che il valore della controversia è di 120.000,00 euro.


Con riserva di meglio precisare i fatti, le eccezioni e le domande all’udienza ex art. 183 c.p.c..


PRODUZIONI


In atti:
1) Atto di citazione.
In documenti:
Come da indice.

Senigallia, lì 27/02/2007

Avv. Mirco Minardi



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Giurisprudenza News
Un caso di responsabilità di un dentista -

Queste in sintesi le motivazioni del Tribunale.

  • Il contratto di prestazione professionale va risolto in caso di grave inadempimento.
  • Nel caso in esame la prestazione eseguita dal medico è stata giudicata sostanzialmente inutile per l’attrice, la quale non solo non ha risolo i propri problemi, ma ha dovuto per effetto di cure incongrue perdere altri due denti, pur essendo già portatrice di una situazione odontostamotologica compromessa.
  • Per quanto attiene infine alla colpa, va ricordato che secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte chi lamenta l’inadempimento di una obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa, ai sensi dell’art. 1218 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. e giust., 2001, fasc. 42, 26) e tali princìpi trovano applicazione anche nell’ipotesi di responsabilità professionale del medico.
  • In questi casi, è dunque onere del medico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa (ex permultis, Cass., sez. III, 23-05-2001, n. 7027, in Danno e resp., 2001, 1165; Cass., sez. III, 06-10-1997, n. 9705, in Giust. civ., 1998, I, 424; nonché, per la giurisprudenza di questo Tribunale, ex multis, Trib. Roma 30.11.2003, Plaitano c. Toscana, inedita; Trib. Roma 30.6.2003, Felix c. Marcorelli, inedita; Trib. Roma 1.8.2003, Nardozi c. Diotallevi, inedita).
  • Dall’accoglimento della domanda di risoluzione discende sul piano degli effetti che:
    (a) è dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
    (b) è dovuto il risarcimento del danno (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione).
  • Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ritiene il Tribunale di Roma che il medico sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostano all’accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367, invocata da parte convenuta), almeno due rilievi:
    • Innanzitutto, l’irripetibilità dell’onorario già pagato dal cliente contrasta con l’esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni. Se si ritenesse irripetibile l’onorario versato dal paziente, infatti, quest’ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale che abbia arrecato un danno alla salute del paziente non può non essere pari a zero, e dunque per esso non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
    • In secondo luogo v’è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l’onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell’articolo 1460 c.c.. Appare pertanto illogico, a fronte dell’inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare l’onorario se il contratto è ancora in vita, e fargli perdere l’onorario già pagato se il contratto è risolto.


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