Giornalista, redattore, collaboratore fisso

Non può essere ritenuto redattore chi non è giornalista, e chi svolge un lavoro che non ha caratteristiche redazionali.
Ai fini del riconoscimento della qualifica di collaboratore è necessario soltanto che l’attività sia continuativa, con un minimo mensile obbligatorio di almeno otto collaborazioni al mese.
E’ irrilevante che la pubblicazione degli articoli sia soggetta al vaglio discrezionale dei redattori e dei capi servizio.
Va tenuta in considerazione la competenza in alcuni campi specie se alcune rubriche vengono affidate in maniera pressochè esclusiva, nonchè l‘elevata produzione di articoli che provano di essere in presenza di una attività lavorativa caratterizzata dalla costanza dell’impegno e dalla continuità della prestazione.
Il rapporto di collaborazione fissa può sussistere anche il difetto di un obbligo di orario e di una postazione fissa.
Ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalie altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso.
Non è di per sè sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l’esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi), in caso, poi, di accertata eccedenza delle attività svolte dal lavoratore rispetto a quelle del normale corrispondente, può configurarsi il diritto del medesimo ad un’integrazione della retribuzione ex art. 36 Cost.” (Cass. civ., 28 luglio 1995, n. 8260).