Stranieri: ricongiungimento familiare

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare. DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n.5
Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2004;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
F i n a l i t a’
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per
l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Lo straniero per il quale e’ richiesto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, non e’ ammesso in Italia quando
rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o
la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»;
b) all’articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che
ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita’ dei vincoli familiari
dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con
il suo Paese d’origine, nonche’, per lo straniero gia’ presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel
medesimo territorio nazionale.»;
2) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Nel
valutare la pericolosita’ dello straniero per l’ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell’adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all’articolo 12, commi 1 e 3.»;
c) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis.
Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della
natura e della effettivita’ dei vincoli familiari dell’interessato,
della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche’
dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d’origine.»;
2) al comma 13 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si
applica nei confronti dello straniero gia’ espulso ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e’ stato
autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.»;
d) il comma 1 dell’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «1. Il
diritto a mantenere o a riacquistare l’unita’ familiare nei confronti
dei familiari stranieri e’ riconosciuto, alle condizioni previste dal
presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato
per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.»;
e) l’articolo 29 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). – 1. Lo straniero puo’
chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente,
abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute;
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno
familiare nel Paese di origine o di provenienza.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta’ inferiore a diciotto anni al momento della presentazione
dell’istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29-bis, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita’:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita’ igienico-sanitaria
accertati dall’Azienda unita’ sanitaria locale competente per
territorio. Nel caso di un figlio di eta’ inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e’ sufficiente il
consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorera’;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo
dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu’ familiari. Per il
ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’ inferiore agli anni
quattordici e’ richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non
inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini
della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E’ consentito l’ingresso, al seguito dello straniero titolare di
carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato
relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro
autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali e’ possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita’ di alloggio e
di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, e’ consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilita’ di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
6. Al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, e’
rilasciato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3-bis,
un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata
corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il
permesso di soggiorno consente di svolgere attivita’ lavorativa ma
non puo’ essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 3, e’ presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui all’articolo 4, comma 3, ultimo periodo,
e verificata l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il
nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e’ stato
rilasciato il predetto nulla osta e’ subordinato all’effettivo
accertamento dell’autenticita’, da parte dell’autorita’ consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore eta’ o stato di salute.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato puo’ ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda
e della relativa documentazione.
9. La richiesta di ricongiungimento familiare e’ respinta se e’
accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel
territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status
di rifugiato e la sua domanda non e’ ancora stata oggetto di una
decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione
temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003,
n. 85, ovvero delle misure di cui all’articolo 20;
c) nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6.»;
f) dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). – 1. Lo
straniero al quale e’ stato riconosciuto lo status di rifugiato puo’
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui all’articolo 29. Non si
applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all’articolo 29,
comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che
provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero
della mancanza di un’autorita’ riconosciuta o della presunta
inaffidabilita’ dei documenti rilasciati dall’autorita’ locale,
rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai
sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le
rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo’
essere fatto ricorso, altresi’, ad altri mezzi atti a provare
l’esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei
dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo’
essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, e’ consentito
l’ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado.»;
g) all’articolo 30, comma 1-bis, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e’
rigettata e il permesso di soggiorno e’ revocato se e’ accertato che
il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato.».
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne’ minori
entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione
vigente.
Art. 4.
Disposizione finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione del presente decreto, nonche’ alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell’interno
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Bindi, Ministro delle politiche per la
famiglia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
15.02.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 09:16:32